Creazione e partecipazione dell’Universita’ degli Studi del Molise agli spin-off accademici
ART. 1
Spin-off accademici. Definizione e scopi
- L’Università degli Studi del Molise (di seguito Università), in conformità ai principi contenuti nel proprio Statuto favorisce la costituzione di società per azioni o società a responsabilità limitata aventi come scopo l’utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi.
- Sono definiti spin-off accademici dell’Università le società per azioni o a responsabilità limitata, aventi lo scopo di cui al primo comma, nelle quali l’Università partecipa in qualità di socio, nonché quelle società per azioni o a responsabilità limitata, aventi lo scopo di cui al primo comma, nelle quali l’Università non abbia una quota di partecipazione, a condizione che rivesta la qualità di proponente un docente o altro soggetto legato all’Università ai sensi dell’art. 2, primo comma, del presente Regolamento.
- Le modalità di costituzione, la disciplina dei rapporti con l’Università e il regime di autorizzazioni del personale dell’Ateneo vengono regolamentati dalle disposizioni seguenti.
- Gli scopi di tali attività devono comunque essere riconducibili ad uno o più dei seguenti obiettivi:
. favorire il contatto tra le strutture di ricerca dell'Ateneo, il mondo produttivo e le istituzioni del territorio al fine di sostenere la ricerca scientifica e tecnologica e di diffondere nuove tecnologie aventi positive ricadute sulla produzione industriale, sul benessere sociale e sull’attrattività del territorio per investimenti nazionali ed internazionali nel settore dell’hi-tech;
. completare la missione formativa e di ricerca dell’Ateneo, promuovendo lo sviluppo dell'imprenditorialità nella comunità accademica e nei giovani laureati, favorendo nuove attività di business originate da attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi realizzati presso le proprie strutture di ricerca, e assumendo una funzione di indirizzo e garanzia delle attività imprenditoriali generate all'interno delle proprie strutture.
- A favore di tali organismi l’Università può stabilire di rendere disponibili una serie di servizi per facilitarne l’avvio e il primo sviluppo.
- La competenza su tali decisioni, spetta alle Strutture di Ricerca, al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione.
ART. 2
Soci proponenti e altri partecipanti
- Perché la nuova iniziativa imprenditoriale possa essere definita spin-off accademico dell’Università, i soggetti proponenti devono avere un rapporto con l’Università che rientri in una delle seguenti categorie:
a. docenti e ricercatori universitari;
b. dottorandi, assegnisti di ricerca, titolari di borse di studio post-laurea e post-dottorato;
c. laureati, specializzati, dottori di ricerca, borsisti, assegnisti di ricerca che abbiano cessato il rapporto con l’Università degli Studi del Molise da non più di 36 mesi;
d. dipendenti dell’Università appartenenti al personale tecnico-amministrativo;
e. associazioni, consorzi e simili partecipati dall’Università degli Studi del Molise ed ai quali l’Università riconosca un ruolo rilevante nella promozione dei propri interessi di ricerca e formazione.
- Oltre ai soci proponenti, possono partecipare al capitale sociale dello spin-off i titolari di borse di studio destinate alla permanenza di giovani ricercatori presso le strutture di ricerca; gli studenti dei corsi di studio, gli allievi dei corsi di specializzazione, nonché ogni altra persona fisica e/o giuridica, società o ente, italiano o straniero, diverso da quelli qui espressamente indicati.
ART. 3
Partecipazione dell’Università
- Il presente articolo si applica alla sola ipotesi in cui l’Università partecipa allo spin-off in qualità di socio.
- La percentuale di partecipazione dell’Università nello spin-off, che potrà derivare anche da conferimento di beni in natura, non potrà superare il 30% del capitale sociale, salvo che, ricorrendo particolari motivi di convenienza e opportunità, il Consiglio di Amministrazione disponga diversamente.
- Tale percentuale di partecipazione non potrà essere ridotta se non per volontà dell’Università e dovrà assicurare alla stessa adeguate garanzie in caso di trasferimento delle azioni o quote nonché la presenza di propri delegati negli organi dello spin-off. A tal fine lo statuto dello spin-off dovrà prevedere, tra l’altro, che:
a. in caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote, spetti ai soci dello spin-off, tra cui l’Università, un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta;
b. la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione di almeno tre membri e che la nomina alle cariche sociali avvenga in modo da assicurare all’Università la possibilità di nomina di almeno un componente del consiglio di amministrazione e di un sindaco, se sia nominato il Collegio sindacale, ai sensi degli artt. 2458 ss. c.c..
- I soci dello spin-off dovranno, inoltre, sottoscrivere con l’Università adeguati patti parasociali, di durata non inferiore a 10 anni, ovvero nel limite massimo consentito dalla legge se inferiore, i quali prevedano che:
a. la remunerazione per l’attività a qualunque titolo prestata da un socio a favore della società non possa in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né debba costituire strumento per l’attribuzione a un socio dei vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o dalla partecipazione ad essa o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci;
b. un’opzione di vendita della partecipazione dell’Università nello spin-off esercitabile dalla stessa nei confronti degli altri soci in ogni momento anteriore allo scadere dei patti parasociali o in occasione di aumento di capitale, ad un prezzo comunque non inferiore al valore nominale della partecipazione, che sarà determinato sulla base del valore dell’attivo netto inclusivo delle immobilizzazioni immateriali da un esperto indipendente al momento dell’esercizio dell’opzione tenendo conto del valore di mercato a tale data dello spin-off; l’esercizio dell’opzione di vendita da parte dell’Università porterà ad una riconsiderazione della caratteristica della società ai sensi dell’art. 1, comma 2 del presente regolamento;
c. i soci non possano deliberare aumenti di capitale dello spin-off o la modifica di previsioni statutarie inserite a salvaguardia della partecipazione dell'Università senza il preventivo consenso della stessa, fermo restando che l’Università, qualora non intenda prestare il proprio consenso all’aumento di capitale, è tenuta ad esercitare l’opzione di vendita di cui al punto b).
- La materia sarà comunque oggetto di regolamentazione in sede di accordi dell’Università con la società di alta tecnologia interessata, ovvero con i partecipanti alla medesima nel momento della costituzione impegnati a garantire l’applicazione della disciplina da parte della società e di eventuali futuri altri soci. I regolamenti, che in sede di accordi tra l’Università e la società di alta tecnologia si conviene che vengano adottati dalla stessa società di alta tecnologia in relazione all’attività di ricerca, dovranno rispettare le indicazioni convenute e comunque essere tempestivamente comunicati all’Università.
- Gli accordi di cui al comma precedente potranno fra l’altro riguardare, secondo principi di tutela dell’interesse scientifico dell’Università e di economicità per la medesima e nel rispetto di trasparenza e correttezza contrattuale:
a. l’utilizzazione delle strutture dell’Università a mezzo di conferimento diretto o di ricorso a contratti di scambio a titolo gratuito o verso equo corrispettivo;
b.
il trasferimento del know how, reso o meno oggetto di tutela brevettuale o analoga, a mezzo di contratti di cessione o di licenza, a titolo esclusivo o non esclusivo, senza o dietro corrispettivo;
c. l’utilizzazione di personale nelle forme giudicate più adeguate, anche al di fuori delle ipotesi di partecipazione diretta del personale medesimo alla società ai sensi del precedente articolo 2, sempre con il consenso del personale medesimo e nel rispetto dei termini previsti dalla legislazione vigente;
d. nelle ipotesi di spin-off, la durata dell’intervento dell’Università o del suo personale, nonché l’eventuale effettuazione di azioni di tutoraggio ed assistenza;
e. la dismissione della partecipazione dell’Università o del suo personale, e la regolamentazione dei rapporti economici relativi ai beni e valori conferiti in caso di non restituzione dei medesimi o di variazione del loro valore rispetto all’inizio del rapporto;
f. i criteri di trasferimento dei risultati di know how e di innovazione da parte delle società a terzi, con preferenza per enti o imprese che hanno condiviso l’iniziativa.
ART. 4
Autorizzazione all’utilizzo del logo
- Agli spin-off è concesso l’utilizzo del logo dell’Università degli Studi del Molise sulla base di un apposito contratto di licenza che dovrà essere sottoscritto con l’Università contestualmente alla stipula dell’atto costitutivo della società.
- Il contratto di licenza prevedrà tra l’altro che lo spin-off garantisca e tenga mallevata e indenne l’Università da qualsivoglia responsabilità derivante dall’utilizzo del logo nonché le condizioni di anticipata risoluzione o revoca della autorizzazione all’utilizzo dello stesso.
ART. 5
Partecipazione del personale
- La partecipazione dei soci proponenti all’attività dello spin-off costituisce per l’Università garanzia per la buona riuscita dell’iniziativa e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la salvaguardia della partecipazione stessa dell’Università. Pertanto il personale docente e/o ricercatore a tempo pieno che proponga l’attivazione di uno spin-off deve partecipare al capitale dello spin-off e deve impegnarsi a non cedere, separatamente dall’Università, la propria partecipazione in esso per un periodo minimo di tre anni dalla costituzione dello spin-off.
- Il personale docente e/o ricercatore a tempo pieno che proponga l’attivazione di uno spin-off ottiene l’autorizzazione, con diritto al mantenimento in servizio, allo svolgimento di attività a favore dello spin-off automaticamente per effetto del rilascio dell’autorizzazione di cui al successivo articolo 6 del presente regolamento.
- Il docente e/o ricercatore socio a tempo pieno, che abbia conseguito l’autorizzazione di cui al precedente comma, può essere nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello spin-off e può prestare a favore dello stesso la propria attività, purché non di lavoro subordinato, a condizione che lo svolgimento di detta attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle sue funzioni didattiche e di ricerca. Il Preside della Facoltà di appartenenza del docente e/o ricercatore socio e il Direttore del Dipartimento di afferenza vigilano sul rispetto di quanto qui previsto. Qualora venga meno, per qualsivoglia motivo, la compatibilità tra lo svolgimento di detta attività a favore dello spin-off e le funzioni didattiche e di ricerca, su semplice richiesta dell’Università, il docente e/o ricercatore socio, a meno che non chieda di essere collocato in aspettativa senza assegni, deve immediatamente cessare lo svolgimento dell’attività a favore dello spin-off, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione sociale.
- Il docente e/o ricercatore socio può assumere la carica di amministratore delegato o presidente con poteri di rappresentanza della società previa delibera del Senato accademico, tenuto conto della compatibilità, nello specifico caso, della funzione di amministratore delegato con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni didattiche e di ricerca.
- Il Personale docente e ricercatore a tempo definito non necessita di alcuna autorizzazione, fermo restando il rispetto dei limiti di cui al terzo comma del presente articolo.
- Il personale tecnico-amministrativo può svolgere a favore dello spin-off attività non retribuita o attività retribuita purché meramente occasionale, al di fuori dell’orario di lavoro e previa autorizzazione del dirigente del personale, sentito il responsabile della struttura di afferenza.
- Il personale tecnico amministrativo può essere nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello spin-off solo su designazione dell’Università.
- Gli Assegnisti di ricerca e i titolari di borse di studio post dottorato possono svolgere a favore dello spin-off attività retribuita o non retribuita, previo parere del tutor, su autorizzazione del Consiglio di Dipartimento.
- I Dottorandi di ricerca possono svolgere a favore dello spin-off attività retribuita o non retribuita, previo parere del tutor, su autorizzazione del Collegio del docenti del Dottorato.
- Gli allievi dei corsi di specializzazione possono svolgere a favore dello spin-off attività retribuita o non retribuita, purché al di fuori degli impegni formativi.
- La società spin-off comunica all’Università i compensi erogati al personale universitario che partecipa a qualunque titolo allo spin-off, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 11, del Dlgs 30.3.01, n. 165.
ART. 6
Procedura di attivazione dello spin-off accademico
- E’ costituito, con apposito Decreto Rettorale, il Comitato Spin-off di Ateneo. Il Comitato è composto di cinque membri, oltre al Rettore.
- E’ presieduto dal Rettore e dura in carica quattro anni. In caso di parità prevale il voto del Rettore.
- Compiti del Comitato sono la promozione ed il monitoraggio delle attività di spin-off e la valutazione delle proposte di nuove iniziative.
- L’attività di monitoraggio si concretizza con la redazione, con cadenza annuale, di una relazione sullo stato degli spin-off dell’Università degli Studi del Molise. La relazione viene inviata al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, al Nucleo di Valutazione ed ai Direttori delle Strutture di Ricerca. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base di tale relazione, può disporre interventi tesi a correggere i rapporti Ateneo-Società, a revocare autorizzazioni concesse o a risolvere convenzioni o rapporti di qualunque tipo posti in essere con gli Spin-off.
- L’attività di promozione delle nuove iniziative è posta in essere dal Comitato in collaborazione con le Strutture Amministrative dell’Ateneo, eventualmente con l’intervento di consulenti interni o esterni.
- Le proposte di attivazione, avanzate e sottoscritte da uno o più dei soggetti di cui all’Art. 3, dovranno essere inviate al Comitato spin-off di Ateneo che provvede entro 7 giorni ad inviarle ai Direttori delle strutture di ricerca ritenute competenti in relazione all’oggetto e comunque a tutte le strutture di appartenenza dei proponenti.
- Le proposte dovranno contenere almeno i seguenti dati:
. oggetto dell’attività;
. personale dell’Università degli Studi del Molise coinvolto;
. spazi, attrezzature e servizi dell’Università ritenuti necessari per le fasi di pre-impresa e . incubazione, di cui al successivo art.5;
. attrezzature che saranno comunque necessarie anche nella fase di start-up e successive;
. tempi previsti per le fasi di attivazione;
. bozza di business-plan;
I Consigli delle strutture di cui al punto precedente, entro 30 giorni dal ricevimento delle proposte, dovranno indicare, con apposita deliberazione:
I. la piena compatibilità dell’attività proposta con quelle istituzionali della struttura;
II. il proprio interesse a supportare lo Spin-off;
III. la disponibilità a mettere a disposizione gli spazi, le attrezzature ed i servizi indicati come necessari dai proponenti;
IV. i rimborsi richiesti per la concessione dei supporti di cui sopra, determinati in modo analitico o forfetario.
V. le deliberazioni di cui sopra saranno immediatamente trasmesse al Comitato Spin-off di Ateneo.
Acquisite le deliberazioni delle strutture, il Comitato Spin-off, entro 30 giorni, redige, per ciascuna proposta:
I. una relazione istruttoria contenente la valutazione complessiva di merito degli elementi della proposta e delle indicazioni espresse dalle strutture;
II. una proposta di convenzione con il nascente Spin-off, contenente i termini dei rapporti con l’Ateneo, in conformità ai principi sanciti al successivo Art. 6.
La relazione, corredata della proposta di convenzione, è inviata entro il suddetto termine al Consiglio di Amministrazione dell’Università per la conclusione dell’iter di approvazione.
- Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla proposta di attivazione in base alla valutazione espressa preliminarmente dal Comitato Spin-off. Tale valutazione non è vincolante per il Consiglio di Amministrazione. Qualora deliberi in favore dell’attivazione, il Consiglio di amministrazione assume le seguenti determinazioni:
a.
approva la proposta di convenzione di cui al punto precedente;
b. concede alla iniziativa approvata l’uso del marchio “Azienda Spin-off dell’Università degli Studi del Molise”, con la clausola che l’autorizzazione all’uso di tale marchio sia soggetta a revoca ad insindacabile giudizio dell’Ateneo;
c. qualora l’Università partecipi allo spin-off in qualità di socio deve altresì indicare la quota di capitale sociale sottoscritta dall’Università e designare il rappresentante dell’Università nel Consiglio di Amministrazione dello spin-off. Tale rappresentante è tenuto a riferire almeno una volta all’anno sull’attività dello spin-off al Consiglio di Amministrazione dell’Università.
d. in sede di approvazione del bilancio di previsione il Consiglio di Amministrazione opera uno stanziamento destinato a coprire la quota di capitale sociale dell’Università. Qualora la somma richiesta venga resa disponibile da un altro centro di gestione, il dividendo dello spin-off sarà ripartito secondo accordi intervenuti al momento della messa a disposizione dei fondi.
e. al termine di ogni anno la società è tenuta a trasmettere copia dei bilanci e una relazione di attività all’Università.
ART. 7
Permanenza dello spin-off nelle strutture universitarie
- La permanenza degli spin-off all’interno delle strutture dell’Università è stabilita nella durata di 3 anni, prorogabile a condizioni da definirsi, dal Consiglio di Amministrazione dell’Università e sentito il competente organo della struttura, di un ulteriore periodo massimo di tre anni, ricorrendo particolari ragioni di convenienza o opportunità.
I rapporti tra l'Università e lo spin-off saranno regolati da apposita convenzione che disciplinerà l'utilizzo di spazi, attrezzature e personale, secondo quanto previsto dall’art. 6 del presente Regolamento.
ART. 8
Proprietà intellettuale
- Per quanto concerne la titolarità dei risultati tecnico-scientifici realizzati nell’ambito dell’attività dello spin-off si rinvia a quanto previsto dal “Regolamento dei brevetti e della proprietà intellettuale” e dalla normativa nazionale in materia.
ART. 9
Entrata in vigore e modifiche
- Il presente regolamento entra in vigore dalla data di emanazione del relativo Decreto Rettorale.
Le modifiche al presente regolamento saranno adottate con la procedura prevista dallo Statuto dell’Università degli Studi del Molise.
Tutti i riferimenti normativi presenti nel regolamento in oggetto si intendono automaticamente modificati a seguito delle modificazioni apportate alle norme stesse dal legislatore nazionale.
ART. 10
Regime transitorio
- Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, società esistenti che presentino caratteristiche riconducibili a quanto disposto dal regolamento stesso potranno essere assimilate, su espressa richiesta degli interessati, a società spin-off su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università.
Il presente Decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell' Università degli Studi del Molise.
Il Regolamento è stato emanato con D.R. n. 571del 30 aprile 2004 |